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Detassazione dell’elemento economico territoriale

16 marzo 2010
Su espressa sollecitazione dell’Ance, mediante lettera inviata il 22 febbraio scorso all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima, con risposta del 1 marzo 2010 ha confermato l’assoggettabilità al regime fiscale agevolato di cui all’art. 2 del D.L. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008 dell’elemento economico territoriale (E.E.T.) anche dopo l’accordo delle parti sociali dell’edilizia del 18 dicembre 2009.
L’Ance spiega che lo scorso dicembre 2009, a fronte dell’attuale momento di crisi economica in cui versa tutto il settore e che avrebbe comportato la negazione per l’anno 2009 del riconoscimento dell’E.E.T. a tutti i lavoratori dello stesso, l’accordo ha disposto che per tale anno, ai fini dell’erogazione dell’E.E.T., il calcolo avvenisse sulla valutazione dei parametri basata sulla media dei risultati del quinquennio 2005-2009.
Alla luce di ciò l’Ance chiedeva all’Agenzia delle Entrate di confermare l’assoggettabilità al regime fiscale agevolato anche delle somme così calcolate.
L’Agenzia, accogliendo la tesi dell’Ance, dopo aver puntualizzato l’avvenuta proroga della detassazione mediante la Finanziaria 2010, entro il limite di un importo complessivo di Euro 6.000 ai dipendenti del settore privato che abbiano un reddito non superiore, nell’anno 2008 o 2009, a 35.000 euro, ha ripercorso alcuni passaggi delle precedenti circolari nn. 49 e 59 del 2008, con le quali veniva illustrato l’ambito applicativo di tale regime con riferimento ai premi di produttività.
L’Ance spiega che in tali occasioni, infatti, era stato precisato che rientrano tra le somme assoggettate all’agevolazione, quelle erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, ancorché determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati all`andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale.
Ed ancora era stato ribadito che l’E.E.T. del settore edile debba essere incluso nell’applicazione dell’imposta sostitutiva qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore.
Ha pertanto concluso l’Agenzia che, essendo l’E.E.T. un elemento che viene ricompreso nella retribuzione variabile e pertanto soggetto all’agevolazione fiscale, non appare di ostacolo all’applicazione del regime fiscale agevolato la circostanza che per l’anno 2009 tali somme vengano erogate sulla base di parametri riferiti ad un determinato quinquennio, mutando esclusivamente il sistema di calcolo.
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